Una domanda che tutti gli addetti ai lavori si chiedono è se la pubblicità per notai sia consentita o meno dalla legge.
Il tema è complesso ma in questa guida ti aiuto a comprendere e orientarti nel marketing per notai. Sì perché gli stessi notai a volte, non sapendo ciò che possono e non possono fare per pubblicizzare lo studio notarile, compiono le scelte sbagliate.
La verità sta nel mezzo. Prima però occorre partire dall’esame delle fonti normative e degli orientamenti autorevoli in materia di pubblicità per notai.
⚠️ Attenzione! Questa guida è frutto di un profondo studio di tutte le fonti normative del settore notarile. Qui ho raccolto tutto ciò che è permesso o vietato fare a un notaio per pubblicizzare il proprio studio.
Non troverai online un’altra guida dedicata alla pubblicità per notai così puntuale e che ti rimanda a precisi articoli e norme. Se pensi di non aver in questo momento il tempo sufficiente per leggerla con calma, ti consiglio di salvare la guida alla promozione dello studio notarile e leggerla in un secondo momento.
Grazie e buona lettura!
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Ragionando sul quadro normativo relativo alla categoria e su cosa realmente significhi fare pubblicità per notai, è possibile capire come un notaio può promuovere il suo studio notarile.
Stando alla prassi comune, Il notaio può ricorrere ad attività pubblicitarie per promuovere il suo studio nel proprio Distretto di competenza.
Purché siano pratiche pubblicitarie caratterizzate da sobrietà e veridicità informativa.
Pubblicità per Notai, cosa è consentito fare?
Le attività di promozione dello studio notarile possono includere:
Cosa può comunicare la pubblicità per Notai?
Tutte le varie tipologie di promozione dello studio notarile devono essere mirate a pubblicizzare prevalentemente:
Cosa non è consentito promuovere per uno studio notarile?
Se alcune fonti affermano che la consulenza on line a pagamento non è consentita, su questo punto mi sento di precisare il contrario.
È consentita una pubblicità informativa finalizzata alla futura prestazione. Come ad esempio la garanzia di ricevere un contatto in 24 ore o la diffusione di informazioni concernenti un ambito specifico dell’attività tipica del notaio.
Il Regolamento per la riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 3 agosto 2012, n. 137), il Codice del Consumo e gli orientamenti europei
Il Regolamento per la riforma degli ordinamenti professionali (art. 4) ammette la pubblicità per notai, effettuata con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
La pubblicità deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta.
Non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria. È particolarmente significativo un richiamo al Codice del Consumo e alla disciplina della Pubblicità Ingannevole, quanto agli intenti e ai contenuti della pubblicità informativa.
Pubblicità per notai, che cosa assume finalità promozionale?
L’art. 4 comma 2 del Codice del Consumo stabilisce che
“le attività destinate all’educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili”.
Il successivo art. 5 comma 2 ribadisce che
“sicurezza, composizione e qualità (…) dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi”.
Pubblicità per notai, il quadro normativo europeo
La norma è conforme agli orientamenti europei (direttiva CE n. 123 d.d. 12/12/2006 relativa ai servizi nel mercato interno – c.d. Direttiva Bolkestein), che, pur sopprimendo ogni divieto in materia di comunicazione informativa, prevede che il messaggio sia veritiero, conforme alle regole professionali e tenga conto della integrità, della dignità e del segreto professionale.
D’altra parte, con riferimento alle informazioni via web, la direttiva in materia di commercio elettronico 2000/31/CE (attuata con il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70), aveva già previsto che nelle professioni regolamentate la comunicazione commerciale
“deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare all’indipendenza, alla dignità, all’onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi”.
Pubblicità per notai e Pratiche Sleali
La direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali c.d. sleali (attuata con il d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146) aveva previsto il divieto della pubblicità ingannevole, della pubblicità molesta e della pubblicità contraria alle norme di diligenza professionale.
Quest’ultima individuata nel
“normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista”.
L’art. 147 della Legge Notarile, come riformato dal D. Lgs. 249/2006, vieta al Notaio, pena la censura, la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, la destituzione, di porre essere una delle seguenti condotte:
In relazione alla pubblicità, il Codice Deontologico (artt. 15 , 16, 17 e 18) della categoria stabilisce che essa sia consentita se basata su precisi principi.
Deve essere informativa, improntata alla sobrietà, nel rispetto della funzione pubblica e del prestigio e del decoro della categoria. Non può essere ingannevole né irrispettosa dell’indipendenza, della dignità e della integrità della funzione pubblica nonché del segreto professionale.
La pubblicità può riguardare dati personali attinenti il Notaio, quali ad esempio:
Nonché situazioni ed elementi organizzativi fondati su dati oggettivi e verificabili, come:
L’art. 18, in chiusura, precisa che se effettuata tramite la partecipazione o collaborazione a trasmissioni o rubriche radio-televisive o giornalistiche, anche in forma di intervista nonché tramite iniziative e/o manifestazioni culturali, sportive, e, comunque, aperte al pubblico, la pubblicità deve rimanere fedele ai principi e all’oggetto indicato ai precedenti articoli.
Qui è possibile leggere e scaricare il Codice Deontologico pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato:
La Corte Suprema ha espresso la sua posizione in una recente sentenza: Cassazione civile, Sezione sesta – 23 Marzo 2012 – n° 4721.
In questo caso la Commissione, non potendo basarsi su interpretazioni giurisprudenziali o dottrinali, si è fondata maggiormente sulle norme deontologiche del Consiglio Nazionale del Notariato, ad integrazione e collaborazione con il lavoro dello stesso e delle sue commissioni, e sul comune sentire sia della classe notarile che della comunità.
In questo quadro, il prestigio ed il decoro della classe notarile (con riferimento alla pubblica funzione), la dignità e la reputazione (con riferimento alla vita pubblica e privata del notaio) costituiscono i punti cardinali della elaborazione di prassi condivise.
“In materia di responsabilità disciplinare dei notai, l’art.147 Legge notarile individua con chiarezza l’interesse che si ritiene meritevole di tutela, identificandolo nella salvaguardia della dignità e della reputazione del notaio, nonché nel decoro e nel prestigio della classe notarile, determinando la condotta sanzionabile in quella idonea a compromettere l’interesse tutelato. In particolare, si individua come illecita concorrenza quella effettuata (…) servendosi (…) di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile”.
La norma menzionata, sebbene non pone una limitazione alla concorrenza tra i notai – la cui liceità anzi implicitamente riconosce – vieta solamente le forme illecite, non in sé, bensì quale forma di lesione del bene protetto dalla norma del decoro e del prestigio della classe notarile.
La concorrenza illecita può concretizzarsi in una serie di comportamenti tipici (riduzione di onorari e diritti accessori, procacciatori di clienti, pubblicità) o atipici (utilizzo di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile), tra i quali va ricompresa la ricerca da parte del notaio di clientela mediante il ricorso a mezzi illeciti o scorretti.
Orientamenti in materia di deontologia emanati dalla Commissione Deontologia del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle tre Venezie
La Commissione Deontologia dell’autorevole Organismo, nata proprio al fine di elaborare criteri interpretativi uniformi con riferimento ai principi deontologici dettati dal Consiglio Nazionale del Notariato, ha steso sul tema della pubblicità per Notai un decalogo attuale e preciso che chiarisce al Notaio quale pubblicità possa o non possa effettuare. Con una particolare attenzione agli strumenti di marketing più moderni.
Di seguito, un riassunto e alcuni passaggi particolarmente chiarificatori.
“La pubblicità informativa ‘ammessa con ogni mezzo’ non significa ‘in ogni modo’, ma con ogni possibile mezzo di comunicazione”.
Se ciò in linea generale vale per tutte le professioni regolamentate, assume una valenza ancora più pregnante per il notaio, in virtù della sua qualifica di Pubblico Ufficiale, a cui lo Stato ha delegato il potere di certificazione e di attribuzione agli atti della pubblica fede.
Se non ci sono limiti quanto al mezzo, questi emergono per quanto riguarda i contenuti. La pubblicità professionale non può essere che INFORMATIVA. Si tratta più propriamente di una informazione sull’attività notarile che esclude qualsiasi utilizzo di tecniche pubblicitarie fondate su mezzi di coinvolgimento emotivo del destinatario o prive di un reale contenuto informativo “attinente all’oggetto”.
La pubblicità deve quindi servire alla diffusione di specifiche notizie sull’attività del notaio a scopo informativo e utili per consentire al cliente di acquisire tutte le informazioni necessarie per una scelta ponderata e razionale del notaio stesso, rimanendo escluso qualsiasi contenuto emozionale, subliminale o enfatico, volto alla mera notorietà del notaio.
L’informazione deve essere
“funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria”
né in contrasto con i principi del decoro e del prestigio della classe notarile nonché della dignità e della reputazione del notaio.
È scorretta la pubblicità che si sostanzia in una mera o diretta sollecitazione della clientela. Di conseguenza non sono conformi le tecniche c.d. “push”, che mirano a “spingere” indiscriminatamente il messaggio nei confronti di ogni potenziale fruitore. Diversamente dalle tecniche c.d. “pull” ove l’iniziativa è del cliente, che non subisce l’informazione, ma la cerca, la seleziona con un interesse che egli stesso decide di approfondire.
Tra i mezzi con cui il notaio può effettuare l’informazione della propria attività verso l’esterno vi è anche il sito web. Il sito deve essere riconducibile al notaio in quanto del medesimo è la responsabilità dei suoi contenuti.
Anche in questo caso valgono le regole generali che subordinano la libertà di informazione ai principi di
È vietata ogni informazione che risulti fuorviante o decettiva in merito alle modalità di effettuazione delle prestazioni professionali.
Non è deontologicamente conforme l’utilizzo attivo nei confronti del pubblico (cosa ben diversa dalla titolarità di un dominio web, che richiede la ricerca da parte del cliente) di richiami che si riferiscano ad un dominio web generico.
Le modalità e le forme dell’informazione devono in ogni caso rispettare i principi di decoro e prestigio della classe notarile, principio centrale cui occorre sempre fare riferimento nella verifica della liceità dell’informazione, qualunque sia il mezzo utilizzato.
Sotto questo profilo, un sito Internet che si riferisca all’attività notarile non deve contenere notizie, immagini, fotografie, video e informazioni che non siano ad essa correlate.
Il notaio è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare:
Può inoltre indicare dati personali, obiettivi e verificabili, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a:
È ammessa inoltre quale pubblicità informativa quella relativa a:
Il regolamento per la riforma degli ordinamenti professionali prevede che la pubblicità informativa possa avere ad oggetto le specializzazioni, i titoli posseduti, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
Tutti elementi di natura oggettiva attinenti alla preparazione e competenza del notaio ed alla struttura della sua organizzazione, perché qualsiasi riferimento ad elementi diversi ha in sé una componente non valutabile in termini oggettivi e spesso fa riferimento ad una modalità di informazione emozionale. Il riferimento a termini generici come “specialista in…” non è ammesso proprio perché non verificabile oggettivamente.
Non possono essere indicati i nominativi dei propri clienti ancorché questi vi consentano, né nominativi di professionisti e di terzi non organicamente collegati con lo studio notarile.
L’informativa circa il compenso e i costi complessivi della prestazione deve rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, specificando analiticamente spese, anticipazioni, imposte e compensi.
Non è ammessa la promozione di prestazioni gratuite o a costo vile
Il divieto di promozione di prestazioni gratuite o a costo vile sul sito web non riguarda il primo colloquio con il cliente volto ad inquadrare la fattispecie dell’atto o degli atti da stipulare.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari con indicazione diretta, tramite banner o pop-up di alcun tipo o collegamenti interni o esterni.
Le notizie relative alla organizzazione dello studio non debbono indurre nemmeno indirettamente, per le modalità utilizzate (ad esempio l’utilizzo improprio di titoli dei collaboratori), l’apparenza di uno studio associato con altri professionisti o l’idea che la funzione sia affidata a collaboratori, ancorché qualificati, senza il costante controllo e la responsabilità del notaio (cfr. Cassazione III sezione civile 8036/2014).
Il divieto di riferimenti commerciali e/o pubblicitari, in qualunque modo avvenga, attiene al fatto che lo scopo della pubblicità informativa non è volto alla mera acquisizione di nuova clientela, ma a fornire le informazioni che consentano al cliente una scelta ponderata e razionale.
Non è consentito, per il notaio o l’associazione notarile, fare attività di Link Building pura. Il re-indirizzamento a qualsiasi titolo al proprio sito da altri siti, né stipulare accordi con i gestori dei motori di ricerca per scalare a proprio favore i risultati della ricerca.
Il divieto di collegamenti esterni ovviamente non riguarda link a siti istituzionali del notariato ovvero di utilità giuridica, ad esempio:
Dal principio generale che richiede che le informazioni sulla attività notarile debbano essere funzionali all’oggetto deriva la necessità di tenere distinto il sito web relativo all’attività notarile da quello personale.
Il notaio può possedere un sito Internet NON riferito all’attività notarile nel quale può postare immagini e testi di carattere personale senza riferimento alla propria funzione, sempre tenendo presente il rispetto della dignità e reputazione, anche nella propria vita privata, richiesto dall’articolo 147 della legge notarile.
L’utilizzo dei social network come Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram può avvenire tenendo rigorosamente separate le informazioni sull’attività professionale e quelle personali.
L’uso dei social network, come per qualsiasi utente, può avvenire sia attraverso un accesso libero che a discrezione del titolare del profilo. Modalità che non riguarda YouTube dove l’utente ha accesso libero e senza iscrizione obbligatoria per la navigazione.
È evidente che anche l’utilizzo dei social network per divulgare informazioni sullo studio notarile deve attenersi ai principi deontologici richiamati. Pertanto non può che avvenire in ambiti privi di limitazioni di accesso e rigorosamente distinti da quelli di carattere personale.
Le modalità e le forme dell’informazione devono in ogni caso rispettare i principi di prestigio e decoro della classe notarile e della dignità e reputazione anche nella propria vita privata.
Il profilo professionale è consentito su pagine web che siano visibili a chiunque si connetta ad Internet, affinché la verifica dei contenuti possa essere trattata e giudicata alla stregua di ogni altro sito Web. Perciò sono ammesse attività di pubblicità per notai attraverso pagine Facebook, profili Instagram, LinkedIn e Twitter.
La pubblicità dell’ubicazione dello studio notarile a mezzo di una insegna è prevista dall’articolo 48 del Regolamento Notarile, secondo cui
“il notaio deve tenere esposta all’esterno del suo studio una tabella che riproduca la leggenda del proprio sigillo (nome e cognome, notaio in…)”.
Tale previsione è strettamente collegata alla funzione pubblica, delegata dallo Stato al notaio, di certificazione e di attribuzione di fede privilegiata ai negozi dei privati. Non è un caso che quasi sempre la targa riporti l’emblema della Repubblica Italiana.
La funzione della targa notarile ha un fine sociale e non commerciale.
Ciò rafforza la convinzione che la targa notarile abbia una valenza non pubblicitaria. Il che vuol dire che lo scopo sociale della targa, volto a facilitare l’individuazione del luogo in cui il pubblico ufficiale svolge la propria attività, viene “tradito” nel momento in cui vengono superati i suddetti limiti dimensionali oppure vengono utilizzati altri mezzi diversi dalla targa stessa, poiché lo scopo diviene pubblicitario-lucrativo.
Si può dunque affermare che l’insegna o la targa del notaio è solo quella prevista dal regolamento. Ogni altra insegna o targa esposta al pubblico – o il richiamo su qualsiasi mezzo, compresi i mezzi mobili, con il riferimento alla sede del notaio o dell’associazione notarile ovvero al sito internet di riferimento – non sono conformi alle norme.
Va da sé che la targa notarile deve essere veritiera. Ossia nel caso di ufficio secondario contenere la specifica menzione “ufficio secondario” e il riferimento alla sede del Notaio.
Quanto alla possibilità di utilizzare richiami, anche su mezzi mobili, che contengono il riferimento alla sede o all’ufficio secondario del notaio o un generico riferimento a siti Internet, si deve considerare che il complesso delle norme che regolano la pubblicità informativa – avente lo scopo non di consentire al notaio di accaparrarsi clientela con i normali mezzi della pubblicità commerciale, ma di consentire al cliente una scelta ponderata e razionale del notaio cui affidare lo svolgimento della sua funzione – impone un contenuto minimo necessario nelle informazioni al pubblico riguardante l’attività, anche in considerazione degli obblighi di trasparenza imposti dalla direttiva servizi (direttiva 2006/123/CE).
In questo quadro non è consentito al notaio comunicare l’ubicazione della sua sede mediante mezzi mobili (autoveicoli, striscioni aerei), per le stesse ragioni per le quali non è consentita alcuna altra targa diversa da quella notarile prevista dalla legge. Si tratterebbe infatti non di informazioni utili agli utenti, ma di pura sollecitazione della clientela senza contenuti informativi. Per tacere degli aspetti legati alla violazione del decoro e del prestigio della classe notarile.
Anche utilizzare un richiamo attivo nei confronti del pubblico che affianchi alla funzione (“notaio” o “notai”) una determinata città, zona o regione è equivoco, perché inevitabilmente si riferisce a tutti i notai della città e non ad uno specifico studio o associazione notarile. Tali diciture possono determinare infatti nel pubblico il falso affidamento circa il fatto che l’associazione riguardi tutti i notai della città o i migliori, quando essi nella realtà si riferiscono soltanto ad alcuni degli iscritti a ruolo.
Sono contrarie alle norme in materia di pubblicità informativa tutte le sponsorizzazioni, comprese quelle in materia sportiva, culturale e di beneficenza.
Lo scopo della pubblicità informativa è consentire al pubblico l’acquisizione di tutti quegli elementi che consentano di effettuare una scelta ponderata e razionale del notaio nell’esercizio della sua funzione.
La sponsorizzazione deve essere funzionale all’oggetto, e quindi deve riguardare elementi che hanno riferimento all’attività professionale, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti.
Infine, ai sensi dell’articolo 147 della legge notarile, è necessario preservare il decoro ed il prestigio della classe notarile, evitando qualunque modalità di comunicazione che abbia potenziali riflessi deteriori sulla percezione comune della figura del notaio.
Pertanto vanno escluse non soltanto le sponsorizzazioni che possano ledere il decoro ed il prestigio della classe notarile (menzione dello studio notarile sulla maglietta di una squadra sportiva) ma anche quelle che, pur collegate ad un evento in astratto positivo (menzione dello studio notarile sui manifesti pubblicitari di un evento culturale o di beneficenza ovvero restauro di un’opera d’arte con apposizione di una targhetta di ringraziamento) non hanno alcuna attinenza alla funzione.
Va da sé che sono del tutto ammesse quelle sponsorizzazioni personali che non incidono sulla dignità e reputazione del notaio qualora esplicitate senza alcun riferimento all’attività notarile.
Le inserzioni sui giornali non possono avere unicamente lo scopo di attirare l’attenzione della clientela. Devono essere conformi ai principi di verità e di correttezza, funzionali all’oggetto, non equivoche, comparative, ingannevoli o denigratorie. Sono ammesse le inserzioni che, nei giorni immediatamente precedenti e successivi, diano notizia dell’apertura e trasferimento dello studio.
L’utilizzo dei giornali per effettuare comunicazioni attinenti all’attività notarile rientra nelle modalità lecite previste dall’art. 4 del regolamento per la riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 3 agosto 2012 n. 137).
Tuttavia anche in questo campo è necessario attenersi ai principi che regolano la disciplina, tenuto conto della peculiarità dell’attività notarile. Il punto cardine cui riferirsi è costituito dal rispetto del decoro e del prestigio della classe notarile previsto dall’articolo 147 della legge notarile.
Per questo non si ritiene conforme alla deontologia notarile la pubblicazione di:
Si ritiene tuttavia consentito l’avviso dell’apertura e del trasferimento dello studio nei giorni immediatamente precedenti e successivi, poiché esso ha lo scopo di facilitare al pubblico la conoscenza immediata della localizzazione dello studio ed è in tal senso equiparabile ad una normale notizia giornalistica.
Non è, al contrario, deontologicamente corretta una pubblicazione continuata, reiterata o comunque non motivata per il tempo e le modalità, in quanto volta non a fornire informazioni al pubblico, ma unicamente ad una mera notorietà al notaio, priva di ogni riferimento oggettivo e professionale.
Pubblicità lecita e auspicabile è quella che informa il cittadino consumatore. Quella che risponde all’interesse delle parti.
Quella che è rivolta a colmare una asimmetria informativa e tende a diffondere informazioni utili ad orientare la corretta scelta consapevole del professionista. Che ricordiamo essere allo stesso tempo un pubblico ufficiale.
È ovviamente ammesso l’utilizzo del sito web professionale (nonché quello dei social network, come LinkedIn e Facebook), con la precisazione di tenere ben distinti il sito e il profilo relativi all’attività notarile da quelli personali.
Sono ritenute contrarie alle norme in materia di pubblicità informativa tutte le attività di sponsorizzazione, comprese quelle in materia sportiva, culturale e di beneficenza. In pratica uno studio notarile non può finanziare direttamente un evento sportivo o culturale.
I paletti entro cui condurre la pubblicità del notaio sono:
Ma anche divieto assoluto di denigrare, proporre messaggi comparativi, ingannevoli o suggestivi. Sono i principi cardine ai quali devono attenersi i professionisti – nello specifico avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e notai – per farsi pubblicità, sia a livello individuale che per il proprio studio.
>>> SCHEMA RIASSUNTIVO DELLA PUBBLICITÀ PER NOTAI <<<
Cosa può fare il Notaio | Cosa NON può fare il Notaio |
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✓ Divulgazione formativa e informativa su portali del settore e riviste specializzate | X Pubblicità ingannevole su qualsiasi mezzo pubblicitario |
✓ Annunciare su mass media locali la notizia dell’apertura o del trasferimento del proprio studio | X Comprare spazi pubblicitari permanenti e regolari su mass media locali e nazionali |
✓ Diffusione di dati e informazioni sulla propria persona e il proprio studio | X Affermazione di notizie non verificabili e autoreferenziali |
✓ Pubblicità nel rispetto della funzione pubblica e del segreto professionale | X Pubblicità non confacente alla sobrietà, al decoro e al prestigio della professione |
✓ Mettere online il sito web del proprio studio | X Diffondere pop-up o banner che rimandano direttamente al proprio studio |
✓ Scrivere e pubblicare sulle varie piattaforme online contenuti di approfondimento e di carattere informativo | X Post sponsorizzati sui social network che inducono l’utente verso servizi commerciali non richiesti |
✓ Aprire profili personali o professionali sui social media | X Utilizzare i profili social in maniera impropria e lesiva per la categoria |
L’articolo 15 del Codice Deontologico definisce nettamente gli spazi di manovra della pubblicità per notai.
Seguendo alla lettera il codice deontologico, l’atteggiamento che il notaio deve tenere in ambito pubblicitario è semplicemente quello della sobrietà e della non divulgazione di informazioni false e inattendibili.
Perciò risulta vietata la pubblicità che sì, risponde all’interesse promozionale del singolo notaio, ma che è rivolta all’acquisizione di clienti attraverso affermazioni ed esteriorizzazioni di notizie soggettive ed oggettive non verificabili e autoreferenziali.
Vale a dire uso di campagne promozionali non confacenti alla sobrietà, al decoro ed al prestigio della professione notarile. Così come si chiede dal comune sentire dell’etica professionale.
Esistono forme di pubblicità che possono calcare aspetti promozionali al punto da ridurre la libertà di scelta del cittadino e mettere in pericolo i valori di indipendenza e imparzialità del notaio stesso.
In questo modo la sua figura non apparirebbe più come terza e disinteressata.
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